Società operaie di mutuo soccorso: cosa significa e cosa sono?
Ecco cos’è una società operaia di mutuo soccorso e a cosa serve
Organizzazioni di persone, enti no profit senza scopo di lucro e con finalità assistenziali: cosa sono le società operaie di mutuo soccorso e a cosa servono? Ecco una piccola guida su questa tipologia di organizzazione che offre assistenza e sussidi economici in caso di bisogno.
Società operaie di mutuo soccorso: cosa sono
Le società operaie di mutuo soccorso sono enti senza fini di lucro che hanno lo scopo di fornire assistenza e sussidio ai propri associati. Queste sono nate a metà dell’Ottocento come tutela per i lavoratori in mancanza di uno stato sociale adeguato.
Questi enti sono contraddistinti da alcune caratteristiche. In primo luogo, il loro scopo, che non è quello di produrre utili ma di fare beneficienza verso i propri associati. Storicamente questi appartenevano alle classi lavoratrici, più vulnerabili in assenza di un vero e proprio Stato sociale: le Società Operaie di Mutuo Soccorso fornivano a queste persone i servizi di assistenza sanitaria e di integrazione al reddito in caso di estrema necessità, come nel caso del decesso di un membro di famiglia lavoratore.
Questa beneficienza è attuata grazie al patrimonio della società, ottenuto tramite i versamenti degli stessi associati. Il funzionamento è piuttosto semplice: i soci effettuano un versamento annuale commisurato alle prestazioni di assistenza che desiderano ricevere; la società incamera i contributi e li amministra in maniera da erogare i servizi.
Una conseguenza di questo scopo è che le Società Operaie di Mutuo Soccorso non possono remunerare il capitale conferito, che ha invece la funzione di coprire i costi dei servizi erogati. Queste società sono aperte a chiunque desideri associarsi senza distinzione di professione, come nel caso delle casse professionali. Inoltre, l’assistenza è garantita per tutta la vita dell’associato: in questo modo sono garantite le prestazioni anche per i soggetti la cui età avanzata comporta un maggior ricorso ai servizi della società.
Oltre ai servizi erogati, queste società promuovono una partecipazione attiva dei soci all’ente, con la maggiore trasparenza possibile della sua gestione. Ogni socio può partecipare agli organi societari e alla gestione dell’ente.
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso italiane sono rappresentate dalla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV), che svolge attività di rappresentanza verso le Istituzioni pubbliche.
Società operaia di mutuo soccorso: norme e leggi
L’origine antica della società operaia di mutuo soccorso è confermata anche dalla normativa in materia. La prima legge su questi enti è la Legge 3818 del 1886, che stabilisce che la Società di mutuo soccorso prestano servizi sanitari e socio-sanitari senza finalità di lucro.
Il D.L. 179/2012 ha modificato in parte le caratteristiche delle Società. In particolare, l’articolo 23 stabilisce che la Società operaia di Mutuo Soccorso debba essere iscritta nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il secondo comma dell’articolo 23 ridefinisce le finalità, che escludono il lucro, e le attività che possono svolgere in favore dei soci, che sono:
- l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- l’erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- l’erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- l’erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Oltre a queste, possono essere svolte attività a carattere educativo e culturale per favorire la prevenzione sanitaria e la diffusione dei valori mutualistici.
Il D.L. 179/2012 stabilisce all’articolo 4 estende la possibilità di divenire soci non soltanto alle persone fisiche ma anche alle altre Società di Mutuo Soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Anche le persone giuridiche possono diventare soci sostenitori, i quali hanno la facoltà di designare fino a un terzo degli amministratori, scelti tra soci ordinari.
L’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) comporta che una Società operaia di Mutuo Soccorso di minori dimensioni possa ottenere la qualifica di Ente del Terzo settore una volta iscritta: i requisiti richiesti sono l’esercizio di attività che non coinvolgano la gestione di fondi sanitari integrativi e un importo totale di contributi associativi annui inferiore a 50 mila euro. La trasformazione in Enti del Terzo settore non comporta la perdita del patrimonio, in accordo al D.Lgs 117/2017. Con l’iscrizione al Runts, le Società operaie di Mutuo Soccorso possono essere abilitate come percettrici del contributo del 5 per mille sull’imposta sui redditi da persone fisiche.
Associarsi a una Società Operaia di Mutuo Soccorso può comportare alcuni vantaggi fiscali, che illustriamo in conclusione qui di seguito.
Società operaie di mutuo soccorso: i vantaggi fiscali
La persona che aderisce a Società Operaie di Mutuo Soccorso può detrarre il 19 percento della quota associativa versata, fino a un massimo di 1.300 euro. La detrazione è permessa per le sole società che operano nei settori definiti dall’articolo 1 della Legge 3818/1886:
- trattamenti e prestazioni socio-sanitarie per infortuni, malattia e invalidità al lavoro;
- sussidi per spese sanitarie relative a diagnosi e cura delle malattie;
- assistenza familiare o contributi ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche
Per quanto riguarda i contributi periodici versati dal dipendente verso quelle Società Operaie di Mutuo Soccorso che offrano servizi sanitari iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi, questi non concorrono a costituire il reddito. Più precisamente, l’articolo 51, comma 2, lettera a del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Fino a questa cifra, le somme sono interamente dedotte dal reddito complessivo Irpef.
Termina qui l’approfondimento dedicato alle società operaie di mutuo soccorso, sperando di aver risposto ad ogni vostro dubbio o curiosità sull’argomento. Se ci sono ulteriori domande che volete porci sulla società operaia di mutuo soccorso non esitate a contattarci o lasciare un commento sotto l’articolo.
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