Proroga Sismabonus 2024: requisiti e richiesta

Decreto rilancio e proroga sismabonus fino al 2024

Con la legge di Bilancio 2022 il Sismabonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Questa misura, in vigore dal 2017, è intesa a riqualificare il patrimonio immobiliare del Paese per adeguarlo al rischio sismico delle varie zone. Le spese per gli interventi sono ammesse in detrazione nella dichiarazione dei redditi per un periodo di cinque anni. Vediamo in cosa consiste il decreto rilancio sismabonus.

Cos’è il Sismabonus

Il Sismabonus è un aiuto economico rivolto ai proprietari di immobili. Il suo obiettivo è quello di supportare gli interventi mirati ad adeguare un edificio ai rischi sismici. L’aiuto è erogato sotto forma di detrazioni fiscali commisurati a parte delle spese sostenute per l’adeguamento edile.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno. Nel caso gli interventi vengano effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali è ammessa la cessione delle spese sostenute. È importante sapere che le detrazioni sono concesse in misura del miglioramento del rischio sismico per cui, ad una maggiore riduzione del rischio corrisponde una maggiore detrazione. Le esatte percentuali di detrazione, come anche le regole per la richiesta, sono aggiornate annualmente.

I destinatari del Sismabonus sono tanto le persone fisiche soggette all’Irpef, l’imposta sui redditi delle persone fisiche, quanto le società sottoposte all’Ires. Gli interventi possono essere realizzati sugli immobili di tipo abitativo e su quelli impiegati nelle attività produttive. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 individua le zone del Paese in cui questi interventi possono essere effettuati e le distingue in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1 e 2) e zone a minor rischio (zona 3). La distinzione delle zone è così definita:

  • Zona 1: rischio alto
  • Zona 2: rischio medio alto
  • Zona 3: rischio medio basso
  • Zona 4: rischio basso

Nella Zona ad alto rischio sono elencate le Regioni di Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania e Sicilia. Nella zona a rischio medio alto vi sono l’Emilia-Romagna, il Lazio, le Marche, la Puglia e la Basilicata. Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte sono definite a rischio medio basso. Rischio minimo infine, per Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

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Le detrazioni del Sismabonus

Il Sismabonus permette di portare in detrazione al 50% le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. Le spese sono ammesse per un ammontare massimo di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in parti uguali su un arco di cinque anni.

È ammessa una detrazione più elevata, che può arrivare al 70 o 80 percento quando gli interventi realizzati permettano una riduzione del Rischio Sismico di una o due classi rispettivamente. Quando i lavori sono realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni possono arrivare all’80 o 85 percento rispettivamente.

In aggiunta, l’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. 43/2020) ha introdotto una detrazione del 110% per alcune tipologie di interventi sismici connesse al recupero del patrimonio edilizio (consultabili sul sito Ade). Come riporta il sito Ae, il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto superbonus).

La normativa contempla anche le detrazioni in caso di compravendita. L’acquirente di un immobile in un edificio demolito e ricostruito nel Comuni in zone classificate a Rischio Sismico Alto può detrarre dalle imposte una quota che oscilla tra il 75 e l’85 percento del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 96 mila euro. 

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In alternativa alle detrazioni, i beneficiari possono decidere di richiedere uno sconto in fattura, cedendo al fornitore il credito fiscale. Il credito può anche essere ceduto ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e gli intermediari.

Tra le voci di spesa ammesse alla detrazione vi sono:

  • i beni previsti nell’appalto di ristrutturazione 
  • i servizi prestati nella ristrutturazione
  • i diritti di segreteria, gli oneri e i bolli per l’urbanizzazione
  • i compensi per la verifica del rischio sismico

Gli interventi ammessi riguardano l’attribuzione della classe di rischio, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ristrutturazione antisismica nonché le perizie e i sopralluoghi.

Come ottenere il Sismabonus

La legge di Bilancio 2022 ha esteso fino a tutto il 2024 il contributo per il Sismabonus. Per beneficiare dei contributi è necessario ottenere il visto di conformità, rilasciato da professionisti come commercialisti, ragionieri, periti o consulenti del lavoro. Il Visto di conformità ha lo scopo di verificare le attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici.

È importante disporre di tutta la documentazione che comprovi la regolarità delle procedure e delle dichiarazioni, per non incorrere in rilievi in seguito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Per richiedere il Sismabonus è necessario che i bonifici di pagamento riportino la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di Partita Iva o di codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Come calcolare il rischio Sismico

Il rischio sismico è quella misurazione che permette di valutare il livello di protezione contro i terremoti. Questo stima il livello di danni che ci si aspetta possa verificarsi in un determinato periodo di tempo a causa di un evento sismico. Dal punto di vista fiscale, questa valutazione è importante perché è quella che permette di ottenere le detrazioni sulle tasse da versare. È importante sapere che il rischio sismico segue una precisa quanto semplice formula matematica così composta:

rischio = pericolosità x vulnerabilità x esposizione

Il rischio misurato è frutto del prodotto di tre fattori distinti. La pericolosità stima la probabilità che si verifichi un terremoto ogni 50 anni, così come definita dalle mappe di pericolosità sismica del territorio nazionale. La pericolosità dipende dalla probabilità che si verifichi un terremoto e dall’intensità dello stesso.

La vulnerabilità sismica valuta le conseguenze di un terremoto sugli edifici. Questa dipende dalle caratteristiche dell’edificio e dal modo in cui è stato costruito.

L’esposizione valuta le conseguenze sociali ed economiche di un terremoto. L’esposizione dipende dalla densità abitativa della zona in cui si potrebbe verificare un terremoto per cui, a maggiore densità abitativa corrisponde un danno potenziale maggiore, con ricadute negative sulla vita economica e sulla produzione, oltre che sul tessuto cittadino.

La formula del rischio permette di attribuire ad ogni edificio una valutazione circa la Classe di Rischio Sismico a cui appartiene. La Classe di Rischio Sismico può essere valutata con un metodo semplificato, nel caso di costruzioni industriali come i capannoni, gli edifici in calcestruzzo armato e alcuni edifici in muratura. In alternativa, è possibile utilizzare un metodo convenzionale di valutazione del Rischio Sismico, in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.

Il risultato finale di questa stima produce una valutazione che varia da un livello G, di rischio massimo, a un livello A+, in cui la classe di rischio è minima. La scala riprende quella della valutazione dell’efficienza energetica.

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