Sospensione mutuo decreto cura Italia: cos’è e come funziona?
Informazioni su come sospendere le rate beneficiando del decreto cura Italia
Negli ultimi anni tante sono state le novità che hanno investito il settore dei finanziamenti. In seguito alla drammatica vicenda del Covid-19, anche l’universo dei mutui ha dovuto fare i conti con la realtà e l’incombente difficoltà dei mutuatari nel restituire il debito. Ma cosa si intende per sospensione mutuo decreto Cura Italia? e come funziona ad ormai quasi due anni dallo scoppio della pandemia?
Insieme alla drammatica circostanza sanitario-economica in cui è scivolato il Paese, anche il governo ha vacillato, comportando un po’ di confusione tra decreti e normative messe in atto per affrontare la pandemia. Dal governo Conte si è passati al governo Draghi, e dal “Cura Italia” si è finiti nel “Sostegni Bis”. Ad ogni modo, niente paura: in termini di sospensione mutuo si parla più o meno della stessa cosa, anche se Cura Italia è ormai il decreto da considerarsi desueto e inglobato nel successivo Dl. Sostegni.
Obiettivo di questo articolo è spiegare che cos’è la sospensione mutuo prevista dal decreto Cura Italia o decreto Sostegni bis. Inoltre, mostreremo al lettore come funziona questo decreto ancora in atto, quali sono i vantaggi, come fare per richiedere la sospensione del mutuo ed infine quali sono i requisiti e le scadenze per la domanda.
Che cos’è la sospensione mutuo del decreto “Cura Italia”
In seguito al primo lockdown, con il Paese praticamente in paralisi, l’allora premier Giuseppe Conte aveva firmato le carte del decreto Cura Italia. Tale decreto prevedeva, tra le altre cose, che fosse istituito un fondo per salvaguardare i debiti bancari degli italiani lavorativamente impossibilitati. Ecco che con i primi sostegni economici è stato rifinanziato il Fondo Gasparrini, o Fondo di solidarietà, cosicché i cittadini potessero congelare le rate del mutuo.
Grazie a questa moratoria di 18 mesi sui mutui, molte persone hanno potuto sospendere i pagamenti e pensare ai beni di prima necessità nella fase più avversa di questa crisi. Tuttavia, lo scoppio dell’epidemia è stato solo la parte più manifesta di una crisi molto più dura e dilagante, come ben si sapeva. Per questo, anche il successivo presidente del Consiglio Mario Draghi ha mantenuto la sospensione mutuo prevista nel decreto Cura Italia confermandola nel decreto Sostegni Bis.
Ma in cosa consiste la sospensione del mutuo? In realtà questo strumento esisteva già nel mondo finanziario. Si tratta di uno strumento introdotto nel 2007 con lo scopo di aiutare i mutuatari in difficoltà con i pagamenti. Affinché questo strumento potesse aiutare concretamente, è stato istituito il Fondo di Solidarietà (Fondo Gasparrini) gestito dalla concessionaria Consap. In sostanza, grazie all’accesso a questo fondo, un titolare di un mutuo prima casa pari a 250 mila euro può bloccare il pagamento delle rate in misura della quota capitale più il 50% della quota interessi, beneficiando di una sospensione del pagamento fino a 18 mesi.
Cosa è cambiato con l’introduzione del decreto? Sostanzialmente, data la portata spaventosa del danno inflitto, è stata estesa la platea dei richiedenti al Fondo per affrontare l’emergenza economica. Dunque, per poterne beneficiare in questo periodo eccezionale è necessario:
- essere titolari di un mutuo non superiore a 400 mila euro, anche garantito dal Fondo di solidarietà per la prima casa;
- redditi Isee superiori a 30 mila euro:
- aver richiesto il mutuo per per comprare una prima casa in Italia, che non rientri nelle categorie catastali di lusso e A/1, A/8 e A/9.
L’ultima Legge di Bilancio ha prorogato la sospensione del mutuo fino ala fine dell’anno. Ad ogni modo, con i successivi governi è da vedere il futuro di questa manovra.
Come richiedere la sospensione del mutuo?
INVIO RICHIESTA in brevi passaggi:
- Scarica il modulo.
- Compila il modulo.
- Scansiona domanda e documenti.
- Invia tutto al Gestore o all’indirizzo email della tua filiale.
Ogni istituto bancario consente la sospensione del mutuo a prescindere dalla situazione di emergenza e dalle ultime disposizioni salva debito. Pertanto, se necessiti di sospendere il mutuo – senza beneficiare del decreto – puoi sempre consultare la tua banca di riferimento.
Ricorda, che accanto al modulo di sospensione è necessario allegare: documenti anagrafici documenti reddituali, certificazione della perdita/riduzione/sospensione del lavoro. In particolare:
- per cessazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: lettera di licenziamento o documento che attesti dimissioni da lavoro per giusta causa;
- per cessazione di rapporto subordinato a tempo determinato: copia del contratto e altre comunicazioni di interruzione del rapporto in caso di dimissioni per giusta causa;
- per cessazione di rapporto di lavoro secondo art. 409: copia del contratto ed eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto in caso di recesso per giusta causa;
- per sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure copia della richiesta fatta dal datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, in entrambi i casi con l’indicazione del numero di giorni di sospensione;
- per handicap o invalidità non inferiore all’80%: certificato rilasciato dall’ASL del territorio che qualifichi l’intestatario del mutuo come portatore di handicap grave oppure invalido civile da 80% a 100%.
Una volta presentata la domanda, la banca valuta la situazione del richiedente. Qualora dia esito positivo, la banca trasferisce la richiesta al Consap entro 10 giorni. Il Consap, dal canto suo, sceglie se accettare o rifiutare la domanda entro 15 giorni dalla comunicazione bancaria. Ricordiamo, infine, che la sospensione del mutuo si può richiedere al massimo due volte.
Sospensione mutuo decreto Cura Italia, chi può richiederla?
Prima del decreto Cura Italia, la sospensione del mutuo riguardava redditi Isee non superiori a 30 mila euro con importo di mutuo non superiore a 250 mila euro, per un immobile non di lusso e adibito ad abitazione principale. Per questi soggetti, la sospensione del pagamento riguardava l’intera rata per 18 mesi, con il rimborso del 50% degli interessi maturati. La richiesta poteva essere avanzata per comprovate esigenze, quali:
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409;
- sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Con il Decreto Sostegni (ex Cura Italia) la sospensione del mutuo con accesso al fondo è consentita eccezionalmente a redditi Isee superiori a 30 mila euro e per mutui non superiori a 400 mila euro, ed anche a:
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori e soggetti di cui all’articolo 2083 del Codice Civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo (di cui all’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020;
- mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- mutui che fruiscono della garanzia del Fondo prima casa.
Quando si può richiedere?
Stando al vecchio decreto, la moratoria non è più automatica, ma va rinnovata con una nuova presentazione della domanda.
Quante rate si possono sospendere?
Qualora la riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione sia di almeno 30 giorni, la sospensione massima che si può richiedere è a pari a:
- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Eccoci al termine di questo approfondimento sulla sospensione mutuo decreto Cura Italia, la normativa che ha aiutato molte persone in difficoltà con il proprio debito durante le prime fasi della pandemia e che ancora oggi dà loro la possibilità di contare sullo stesso aiuto grazie al nuovo decreto Sostegni bis. Tale sospensione del mutuo fino a 18 mesi ha riguardato in via eccezionale anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti con partite iva, che hanno vissuto un drastico calo del loro fatturato. E il fatto che l’ultima Legge di Bilancio ne abbia prorogato il termine fino al 31 dicembre prossimo è una buona notizia per tutti i mutuatari in difficoltà coi pagamenti.
In attesa di nuovi eventuali sviluppi, noi di Simulatori Mutuo vi salutiamo qui, come sempre lasciando aperto l’invito a contattarci via email per qualsiasi dubbio o necessità. In alternativa, potete lasciare un commento sotto l’articolo per raccontarci la vostra esperienza sulla sospensione mutuo decreto Cura Italia: le vostre opinioni, oltre che aiutare altri mutuatari in difficoltà, incrementano anche il nostro bagaglio conoscitivo. A presto!
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